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PERCHE' DONARE Donazione di organi e tessuti (Fonte: www.trapianti.ministerosalute.it; www.admo.it) Donazione di organi Decidere di donare gli organi dopo la propria morte è un gesto di grande generosità che può salvare la vita anche a più di una persona. Sia che si decida a favore o contro la donazione è importante formarsi un’idea ben precisa e comunicarla ai familiari e al tempo stesso mettere “nero su bianco” così da essere sicuri che la propria volontà a riguardo verrà rispettata. Attualmente le modalità per esprimere la volontà sono le seguenti: - la compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute che deve essere conservato insieme ai documenti personali. E' possibile compilare on line la dichiarazione di volontà e stampare il proprio tesserino sul sito della Campagna di informazione "Dai valore alla vita" - la registrazione della propria volontà presso la ASL di riferimento o il medico di famiglia; - una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il Decreto legislativo 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione; - l'atto olografo dell'AIDO o di una delle altre associazioni di settore. Donazione di tessuti Sebbene il trapianto di tessuti sia un intervento cosiddetto “migliorativo” e non propriamente “salvavita” come avviene invece per quello di organi, costituisce comunque un’importante soluzione terapeutica che ha visto negli ultimi anni una forte espansione. I tessuti che possono essere prelevati a scopo di trapianto sono: - elementi ossei (es. testa di femore) o muscolo-scheletrici (cartilagini, tendini), - tessuti cardiovascolari (arterie, vasi, valvole cardiache), - tessuto oculare (cornea), - tessuto cutaneo, - membrana amniotica. Le modalità per dichiarare la propria volontà a donare i tessuti sono le stesse utilizzate per gli organi. Come donare organi e tessuti La dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti è regolamentata dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000.L'art 4 della legge n.91/99 introduce il principio del silenzio assenso, in base al quale ad ogni cittadino maggiorenne viene chiesto di dichiarare la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti, dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Tale principio non è tuttavia ancora in vigore. Per il momento la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della stessa legge (disposizioni transitorie) che introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. A tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà non venga violata dalle decisioni altrui, sia che si tratti di una dichiarazione favorevole alla donazione che sfavorevole (si può anche decidere di lasciare per iscritto di non voler diventare un donatore). Quando la propria volontà viene registrata alla AUSL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico.Se un cittadino non esprime la propria volontà, al momento attuale la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste. Riassumendo: In caso di morte possono verificarsi tre casi: Per coma si intende una condizione patologica caratterizzata da perdita della coscienza, motilità spontanea e sensibilità. Un paziente può entrare in coma per varie cause quali, principalmente: intossicazione o avvelenamento, alterazione del metabolismo, tumore, traumi o lesioni cerebrali. Il coma reversibile può durare da qualche giorno ad alcune settimane, minore è la durata del coma e minori saranno gli eventuali danni cerebrali cui andrà incontro il paziente. Lo stato vegetativo è una condizione che può evolvere dal coma, ed è caratterizzata dalla ripresa della veglia, comunque senza stato di coscienza. In nessuno dei due casi, coma o stato vegetativo, si procede a prelievo di organi o tessuti. Per quanto riguarda il prelievo di midollo osseo, che avviene da vivente, ai fini del trapianto la tutela del donatore è garantita dalla idoneità dei centri prelievo. |